Il Consiglio nazionale della Repubblica di Slovenia è un organo di rappresentanza, che la Costituzione della Repubblica di Slovenia definisce come un’istituzione rappresentativa di interessi sociali, economici, professionali e locali. Esso è composto da:
- rappresentanti di interessi di lavoro e sociali (interessi funzionali), e
- rappresentanti di interessi locali (interessi territoriali).
Gli interessi che coprono tutti i segmenti principali della società sono messi a confrontato tra loro da quaranta consiglieri e consiglieri di Stato:
- 4 rappresentanti dei datori di lavoro,
- 4 rappresentanti dei lavoratori dipendenti,
- 4 rappresentanti di agricoltori, artigiani e liberi professionisti,
- 6 rappresentanti di attività non economiche,
- 22 rappresentanti di interessi locali.
In seno al Consiglio nazionale gli interessi dei diversi gruppi sociali si incontrano in modo istituzionale, mentre le decisioni vengono adottate in base al confronto degli argomenti tra esperti. Allo scopo di mantenere un alto livello di professionalità e di escludere gli interessi politici dal funzionamento del Consiglio nazionale, il legislatore ha stabilito che la carica dei consiglieri di Stato non sia una professionale. I consiglieri di Stato svolgono il loro lavoro in diversi settori sociali ed economici, che oltre ai gruppi di interesse sono rappresentati nel Consiglio nazionale, in modo tale da mantenere il contatto quotidiano con il settore di loro rappresentanza.
La composizione del Consiglio nazionale avrebbe dovuto neutralizzare l'influenza dei partiti politici che, soprattutto tramite l'Assemblea nazionale, partecipano alla procedura legislativa. Il Consiglio nazionale non rappresenta tutti i cittadini della Repubblica di Slovenia, ma soltanto i singoli interessi sociali ed economici. Per questo motivo, la sua posizione e la sua struttura, richiedono un sistema elettorale adeguato, diverso dal sistema elettorale previsto per l'Assemblea nazionale. Le differenze fondamentali si riscontrano nella modalità delle elezioni, nel diritto elettorale, nel ruolo dei partiti politici, nel sistema di distribuzione dei mandati e nella durata del mandato.
Nel capitolo dedicato all'ordinamento dello Stato, la Costituzione della Repubblica di Slovenia, colloca il Consiglio nazionale al secondo posto del sistema degli organi dello Stato. La Costituzione definisce la sua composizione (articolo 96), le attribuzioni (articolo 97), le elezioni (articolo 98), le deliberazioni (articolo 99), l’incompatibilità della carica, l’immunità (articolo 100) e il regolamento del Consiglio nazionale (articolo 101).
Le elezioni del Consiglio nazionale non sono disciplinate dalla Costituzione della Repubblica di Slovenia, ma dalla legge approvata dall'Assemblea nazionale con la maggioranza assoluta dei due terzi dei voti sul totale dei deputati. Le elezioni sono indirette, tramite le rispettive organizzazioni di interesse o comunità locali. Le elezioni indirette permettono una maggiore coesione tra i membri dei gruppi di interesse e i loro rappresentanti rispetto alle elezioni dirette. Proprio per questo motivo, nelle elezioni di questo tipo, non è necessaria la rappresentanza dei partiti politici, tuttavia l'influenza politica non è del tutto esclusa dal funzionamento del Consiglio nazionale. L'influenza maggiore dei partiti politici è esercitata tramite i consiglieri che rappresentano gli interessi locali. Sono eletti dagli organi rappresentativi della comunità locale, che vengono formati in base alle elezioni generali, nelle quali svolgono un ruolo decisivo i partiti politici. La politica ha un impatto significativamente minore presso i rappresentanti degli interessi funzionali, rispetto a quello che esercita sui rappresentanti degli interessi locali.
I membri del Consiglio nazionale sono eletti per la durata di cinque anni. Il diritto di eleggere e di essere eletto il membro del Consiglio nazionale spetta ad ogni cittadino sloveno che, al giorno delle elezioni, abbia compiuto i diciotto anni di età (articolo 2). I membri del Consiglio nazionale non sono eletti in base al diritto di voto universale, ma in base al diritto di voto speciale, previsto dalla legge per ciascun gruppo di interesse, nello specifico, in funzione dell'appartenenza a un singolo gruppo di interesse o alla comunità locale.
La deliberazione del Consiglio nazionale è definita dall'articolo 99 della Costituzione della Repubblica di Slovenia:
- Il Consiglio nazionale delibera soltanto, se alla seduta sono presenti la maggioranza dei suoi membri,
- Il Consiglio nazionale delibera a maggioranza dei voti dei membri presenti.
Il Consiglio nazionale vota pubblicamente; mentre il voto segreto riguarda le questioni, per le quali è previsto dal Regolamento del Consiglio nazionale oppure viene deciso dalla maggioranza dei consiglieri di Stato presenti. Il voto segreto può essere proposto dal Presidente del Consiglio nazionale, da almeno otto consiglieri di Stato o da uno dei gruppi di interesse.
L'attività del Consiglio nazionale e dei suoi organi di lavoro è pubblica. La pubblicità può essere limitata o esclusa soltanto se lo decide il Consiglio nazionale o l'organo di lavoro (articolo 52 della Legge sul Consiglio nazionale). Le sedute del Consiglio nazionale e delle commissioni sono pubbliche e possono essere seguite direttamente dai cittadini. L'attività pubblica è garantita tramite i media; è disponibile tutto il materiale (eccetto i materiali di natura confidenziale) per le sedute del Consiglio nazionale e dei suoi organi di lavoro. Il pubblico è informato dell'attività e degli eventi all'interno del Consiglio nazionale, anche tramite le conferenze stampa, con comunicazioni, dichiarazioni, pagine web e il Bollettino del Consiglio nazionale. Le conferenze stampa possono essere convocate dal Presidente del Consiglio nazionale in nome del Consiglio nazionale, i presidenti delle commissioni e i capi dei gruppi di interesse possono invece convocarle in nome delle rispettive commissioni o gruppi di interesse. Il lavoro del Consiglio nazionale, le sue decisioni ovvero deliberazioni, sono presentati sulle pagine web, sulla pubblicazione “Il Relatore del Consiglio nazionale della Repubblica di Slovenia” e sul Bollettino del Consiglio nazionale.