Nel Consiglio nazionale, delle questioni in materia della loro rappresentanza si occupano i gruppi di interesse dei datori di lavoro, lavoratori dipendenti, agricoltori, artigiani e libere professioni, attività non economiche e interessi locali. Delle singole questioni relative alla legislazione, di diverse iniziative e richieste nell'ambito delle competenze, si occupano gli organi di lavoro - commissioni. Le commissioni inviano i loro pareri, per la conferma, al Consiglio nazionale ovvero direttamente all’Assemblea nazionale o ai suoi organi di lavoro. A tutte le commissioni e sedute del Consiglio nazionale, sono sistematicamente invitati anche i rappresentanti dei proponenti delle leggi e di altri documenti, del Governo o dei Ministeri e gli esperti. Di norma, i gruppi di interesse si riuniscono prima delle sedute del Consiglio nazionale. Il Consiglio di Stato si riunisce in sedute ordinarie una volta al mese, mentre le sedute straordinarie si convocano, di norma, su richiesta di un gruppo di consiglieri di Stato a causa della proposta per il veto sospensivo o per questioni che non si possono differire, a causa dei limiti di tempo. Le sedute del Consiglio nazionale e delle sue commissioni e gruppi di interesse sono pubbliche.
Deliberazione
La deliberazione del Consiglio nazionale è definita dall'articolo 99 della Costituzione della Repubblica di Slovenia:
- Il Consiglio nazionale delibera soltanto, se alla seduta sono presenti la maggioranza dei suoi membri,
- Il Consiglio nazionale delibera a maggioranza dei voti dei membri presenti.
Il Consiglio nazionale vota pubblicamente; mentre il voto segreto riguarda le questioni, per le quali è previsto dal Regolamento del Consiglio nazionale oppure viene deciso dalla maggioranza dei consiglieri di Stato presenti. Il voto segreto può essere proposto dal Presidente del Consiglio nazionale, da almeno otto consiglieri di Stato o da uno dei gruppi di interesse.
Competenze del Consiglio Nazionale
Il Consiglio nazionale ha la facoltà di:
- proporre all'Assemblea nazionale l'approvazione delle leggi,
- esprimere all'Assemblea nazionale il proprio parere su tutte le questioni di sua competenza,
- richiedere all'Assemblea nazionale, prima della promulgazione di una determinata legge, di deliberare nuovamente sulla stessa,
- richiedere di proporre inchieste su questioni di pubblico interesse, di cui all'articolo 93.
Iniziativa legislativa
Il Consiglio nazionale può proporre all'Assemblea nazionale l'approvazione delle leggi o delle modifiche ed integrazioni delle singole disposizioni di legge (comma I dell'articolo 97 della Costituzione della Repubblica di Slovenia). Si tratta di un ruolo di iniziativa importante, del Consiglio nazionale nel processo legislativo. Si esprime con le iniziative e le richieste dei consiglieri di Stato (articolo 58 della Legge sul Consiglio nazionale) e le proposte delle commissioni e dei gruppi di interesse del Consiglio nazionale.
Pareri
Il Consiglio nazionale adotta e fornisce all'Assemblea nazionale i pareri su tutte le materie di sua competenza (comma II dell'articolo 97 della Costituzione della Repubblica di Slovenia). In questo modo nell'Assemblea nazionale promuove gli interessi dei gruppi di interesse, rappresentati all’interno del Consiglio nazionale. I pareri, le posizioni e le proposte durante la discussione della legge e degli altri atti della loro materia di lavoro, sono formulati anche dalle commissioni del Consiglio nazionale. Quando il Presidente dell'Assemblea nazionale riceve dal Presidente del Consiglio nazionale, proposte, pareri o richieste, li trasmette immediatamente a tutti i deputati e al Governo e chiede all'organo di lavoro competente e al Governo di inviare il parere all'Assemblea nazionale. Esaminate le proposte, i pareri o le richieste del Consiglio nazionale, l’organo di lavoro prende posizione in merito ad essi, riferendone all'Assemblea nazionale. Il Presidente dell'Assemblea nazionale informa il Presidente del Consiglio nazionale delle decisioni dell'Assemblea riguardo alle proposte, ai pareri e alle richieste del Consiglio nazionale (articolo 217 del regolamento del Consiglio nazionale).
Veto sospensivo
In base a questo potere (terzo comma del primo paragrafo dell'articolo 97 della Costituzione della Repubblica di Slovenia), il Consiglio nazionale può richiedere all'Assemblea nazionale di deliberare nuovamente sulla legge approvata, questa volta con una maggioranza più ampia. Il Consiglio nazionale esercita la sua richiesta di una nuova delibera sulla legge nel termine di sette giorni dall'approvazione della legge stessa (articolo 91 della Costituzione della Repubblica di Slovenia). Nella nuova deliberazione a favore della legge deve votare la maggioranza assoluta di tutti i deputati, salvo che la Costituzione per l'approvazione della legge in fase di discussione richieda un numero maggiore di voti (secondo paragrafo dell'articolo 91 della Costituzione della Repubblica di Slovenia). La nuova delibera dell'assemblea nazionale è definitiva.
Inchiesta parlamentare
Il diritto del Consiglio nazionale di poter richiedere l'avvio di un'inchiesta su questioni di pubblico interesse (inchiesta parlamentare) è disciplinato dalla Costituzione agli articoli 93 e 97. L'articolo 93 stabilisce che l'Assemblea nazionale ha la facoltà di disporre un'inchiesta su questioni di pubblico interesse, tuttavia deve disporla se lo richiedono un terzo dei deputati dell'Assemblea nazionale o su richiesta del Consiglio nazionale. L'iniziativa di inchiesta parlamentare può essere presentata, ai sensi del primo paragrafo dell'articolo 68 del Regolamento del Consiglio nazionale, da ogni consigliere di Stato, commissione o gruppo di interesse. Il Consiglio nazionale delibera sulla richiesta di inchiesta parlamentare a maggioranza dei voti dei consiglieri di Stato presenti.
Richiesta di valutazione della costituzionalità e della legalità delle norme e degli atti generali
Il diritto che il Consiglio nazionale possa presentare alla Corte costituzionale la richiesta di avvio del procedimento di valutazione della costituzionalità delle norme e degli atti generali è riconosciuto al Consiglio nazionale dalla Legge sulla Corte costituzionale (articolo 23 a; Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 64/2007). Il Consiglio nazionale può avvalersi di questa competenza, se ritiene che una singola disposizione, una parte dell'atto o l'atto intero, siano in contrasto con la Costituzione o con le sue singole disposizioni costituzionali. La richiesta di avvio del procedimento di valutazione della costituzionalità e legittimità delle norme e degli atti generali, può essere presentata dal Consiglio nazionale dopo che la norma, ovvero l'atto generale sia già stato approvato ed entri in vigore nel sistema giuridico sloveno.
Proposta di adozione dell'interpretazione autentica della legge
La procedura per l'adozione dell'interpretazione autentica della legge è prevista dal Regolamento dell'Assemblea nazionale (articoli 149 - 152). La proposta di adozione di interpretazione autentica della legge può essere presentata da ogni proponente che può proporre la legge, quindi anche dal Consiglio nazionale. Il Presidente del Consiglio nazionale invia la proposta, per ottenere il parere, all’organo di lavoro competente, al servizio giuridico-legislativo e al Governo. Il testo di interpretazione autentica è approvato, se per esso ha votato la maggioranza dei deputati prevista per l'approvazione della legge, alla quale si riferisce l'interpretazione obbligatoria. Non è possibile modificare l'interpretazione autentica adottata.